Previdenza professionale
In veste di datore di lavoro, l’Amministrazione federale fornisce un importante contributo alla previdenza professionale dei suoi collaboratori. L’UFPER, quale servizio specializzato, rappresenta gli interessi del datore di lavoro nella politica di previdenza.

Il secondo pilastro della previdenza professionale è decisivo per la costituzione di una rendita adeguata. Pertanto, l’obiettivo principale dell’Amministrazione federale quale datore di lavoro è garantire l’affidabilità della previdenza professionale. L’Amministrazione federale quale datore di lavoro può contribuire concretamente alla previdenza professionale, ad esempio offrendo ai collaboratori la possibilità di versare contributi volontari di risparmio o di usufruire del pensionamento flessibile oppure assumendo i contributi inerenti ai rischi di decesso e invalidità. È importante che la previdenza professionale venga adeguata all’evoluzione delle esigenze dei collaboratori e del datore di lavoro.
Organizzazione
I collaboratori dell’Amministrazione federale sono assicurati presso la «Cassa di previdenza della Confederazione», la più grande cassa di previdenza della cassa pensioni PUBLICA. PUBLICA è un istituto collettore a cui sono affiliati anche datori di lavoro vicini alla Confederazione. I datori di lavoro costituiscono casse di previdenza separate sotto il profilo organizzativo ed economico. Sia l’organo supremo della cassa pensioni, ovvero la Commissione della cassa, sia gli organi supremi delle singole casse di previdenza, sono composti in modo paritetico dai rappresentanti dei lavoratori e degli impiegati. Il segretariato dell’organo paritetico della Cassa di previdenza della Confederazione (OPC) è aggregato amministrativamente all’UFPER.

Informazioni complementari
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Basi legali
- Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)
- Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge su PUBLICA)
- Ordinanza del 2 maggio 2007 concernente l’organo paritetico della cassa di previdenza della Confederazione (OOPC)
- Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale LPers - Sezione 4b: Previdenza professionale
- Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale OPers, (vedere articoli 11a, 33, 34, 34a, 68 cpv. 3, 79 cpv. 5, 80 cpv. 1, 88a - 88j, 105 cpv. 2, 116c)