Il Consiglio federale adegua il sistema salariale dell’Amministrazione federale

Berna, 28.06.2017 - A seguito di un’analisi degli aspetti riguardanti l’evoluzione dello stipendio, i premi di prestazione, le indennità in funzione del mercato del lavoro e la classe supplementare il Consiglio federale ha deciso di adeguare il sistema salariale dell’Amministrazione federale. Nella sua seduta del 28 giugno 2017 ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di sottoporgli la relativa modifica dell’ordinanza sul personale federale (OPers).

Il 4 marzo 2016 il Consiglio federale ha deciso di rinunciare a una riforma radicale del sistema salariale della Confederazione poiché non ritenuta necessaria dal punto di vista tecnico e della politica del personale. Uno studio specialistico esterno ha stabilito che il sistema salariale dell’Amministrazione federale è adeguato. Si contraddistingue infatti per una flessibilità sufficiente che soddisfa le esigenze eterogenee dei diversi dipartimenti. Gli esperti esterni ravvisano tuttavia un potenziale di miglioramento che il Consiglio federale intende sfruttare. Esso ha pertanto incaricato il DFF di sottoporgli una modifica dell’OPers che entri in vigore il 1° gennaio 2018.

Gli adeguamenti del sistema salariale concernono quattro aspetti

Evoluzione dello stipendio: per i collaboratori dell’Amministrazione federale che non hanno ancora raggiunto l’importo massimo previsto dalla propria classe di stipendio viene calcolata un’evoluzione annua dello stipendio che varia in funzione dalla valutazione delle prestazioni del superiore diretto e corrisponde a una determinata percentuale dell’importo massimo della classe di stipendio stabilita nel contratto. Le percentuali sono state modificate come segue:

  • Livello 4, molto buono: 3,0–4,0 % (finora 2,5–3,0 %)
  • Livello 3, buono: 1,5–2,5 % (finora 1,0–2,0 %)
  • Livello 2, sufficiente: 0,0–1,0 % (finora 0,0–0,5 %)
  • Livello 1, insufficiente: -4,0–0,0 % (finora -2,0–0,0 %)

Premi di prestazione: le prestazioni straordinarie e le prestazioni che richiedono particolare impegno che vengono valutate come buone (livello 3) o molto buone (livello 4) potranno continuare a essere onorate anche dopo il raggiungimento dell’importo massimo previsto della classe di stipendio con un premio di prestazione che non può superare il dieci per cento dello stipendio.

L’eventuale premio di prestazione per i collaboratori in avanzamento verrà ridotto a un massimo del 5 % dell’importo massimo della classe di stipendio stabilita nel contratto.

Indennità in funzione del mercato del lavoro: l’indennità in funzione del mercato del lavoro serve ad acquisire o a mantenere personale particolarmente qualificato tramite una prestazione finanziaria complementare. Il periodo massimo in cui può essere corrisposta tale indennità è limitato a cinque anni.

Classe supplementare: dal 2002 le unità amministrative possono assegnare fino al cinque per cento dei posti a una classe di stipendio superiore rispetto a quella ordinaria. La soglia massima consentita è ora portata al due per cento.


Indirizzo cui rivolgere domande

Anand Jagtap, capo Stato maggiore e Comunicazione, Ufficio federale del personale UFPER
Tel. +41 58 462 62 56, anand.jagtap@epa.admin.ch


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Il Consiglio federale
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Dipartimento federale delle finanze
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